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La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede che tra il 15 novembre ed il 15 aprile l’Ente proprietario della strada e/o il gestore, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”.
La direttiva si applica fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme, che però non è fisso. È consentita un’estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna a quote particolarmente elevate.
Secondo quanto riportato in una direttiva emanata dal Ministero dei Trasporti, è prevista una deroga che permette l’installazione da un mese prima dall’entrata in vigore dell’obbligo (quindi dal 15 ottobre) e la loro rimozione entro un mese dopo la conclusione (quindi il 15 maggio).
L’obbligo scatta per tutti i veicoli a quattro ruote, incluse auto, tir e mezzi pesanti. Le ordinanze non si applicano ai ciclomotori a due ruote ed ai motocicli che, tuttavia, non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto.
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